Nella proprietà indivisa, caratterizzata dal compossesso della cosa comune, per usucapire la quota dell'altro comunista è necessario che il richiedente dimostri di aver posseduto uti dominus l'intero bene e, a tal fine, risulta necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnatamente incompatibile con il possesso altrui.
Premesso ciò, nel caso di specie, era stato riscontrato il pacifico ed ininterrotto esercizio del possesso dell’ex marito tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere l’immobile come proprietario esclusivo. Ciò trovava univoco suffragio nelle vicende fattuali che facevano da sfondo al venir meno dell'unione matrimoniale con l’ex coniuge allontanatasi dal domicilio coniugale senza farvi ritorno, e nella condotta univoca tenuta dall'ex marito, il quale ha continuato a godere e disporre dell'immobile provvedendo alla sua gestione onerosa con l'accollo esclusivo degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché delle imposte e tasse gravanti sul cespite. ed abitandolo poi con l'attuale moglie.
In conclusione, secondo il provvedimento in esame, dopo l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, l'ex marito può ottenere l'usucapione dell'immobile in comunione legale grazie alla gestione continuativa e pacifica (Trib. Taranto 9 gennaio 2025, n. 42)